The worker posted and returned to Italy under the same contractual conditions is not impatriated

The worker posted and returned to Italy under the same contractual conditions is not impatriated

Con risposta n. 159 di ieri, 28 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha negato il benefico previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 per i c.d. impatriati a un lavoratore distaccato all’estero e poi rientrato in Italia con un diverso inquadramento contrattuale, in quanto, nel caso di specie, non era possibile ravvisare il requisito della “discontinuità lavorativa”. In particolare, il lavoratore, assunto come dipendente della società italiana del gruppo, era stato distaccato presso la consociata francese per poi rientrare in Italia dal 1° gennaio 2021 presso la branch italiana con il nuovo ruolo di quadro. Sulla base della documentazione fornita l’Agenzia ha osservato che, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia, conferito anche in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimanevano di fatto immutati. La circostanza per cui continuavano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio, porta, ad avviso dell’Agenzia, a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente sia in “continuità” con la precedente posizione lavorativa, con la conseguenza che l’accesso al regime agevolativo debba essere precluso. (Fonte: Eutekne)