The outsourcing falls within the scope of the abuse of law

The outsourcing falls within the scope of the abuse of law

La Cassazione consolida la posizione secondo cui il fenomeno coinciderebbe con la localizzazione fittizia in un Paese estero per un vantaggio fiscale

Dall’inizio dell’anno la Cassazione ha avuto modo di esprimersi, a più riprese, sul fenomeno della c.d. esterovestizione, tendendo a consolidare quella posizione interpretativa in forza della quale le contestazioni relative a questo sarebbero da ricondurre nell’alveo dell’abuso del diritto (cfr., tra le altre, Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463, 8 marzo 2022 n. 7454 e 15 marzo 2022 n. 8297). Nelle pronunce in disamina, la Suprema Corte ha delineato le caratteristiche e i confini del fenomeno dell’esterovestizione, facendo anche ampio richiamo alla giurisprudenza unionale in tema di libertà di stabilimento e abuso del diritto. In particolare, secondo questa posizione che si va consolidando, il fenomeno dell’esterovestizione coinciderebbe con la localizzazione fittizia di un ente in una giurisdizione estera al fine di beneficiare di un regime fiscale meno gravoso di quello italiano (conforme, tra le pronunce precedenti al 2022, anche Cass. 21 giugno 2019 n. 16697). Sarebbero, dunque, due i requisiti essenziali perché si verifichi una fattispecie di esterovestizione: la localizzazione fittizia all’estero (ai fini fiscali) di una società che – di contro – sarebbe da considerare residente in Italia (ad esempio, perché ivi ha la propria sede dell’amministrazione) e la circostanza che da tale localizzazione consegua un vantaggio fiscale. Su tale ultimo requisito, la Suprema Corte ha avuto modo altresì di osservare come l’ottenimento del vantaggio fiscale debba essere – come da tipica ricostruzione da abuso – contrario all’obiettivo e alla ratio perseguiti dalle norme rilevanti. Inoltre, l’ottenimento di tale vantaggio fiscale deve costituire lo scopo essenziale dell’operazione e ciò deve essere desumibile da elementi oggettivi (Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463, che richiama implicitamente i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella causa C-255/02, Halifax e a.). Inoltre, la medesima Cassazione svolge ulteriori riflessioni in relazione a fenomeni di presunta esterovestizione relativi a società localizzate all’interno dell’Unione europea, ponendo specifici limiti alla possibilità di contestazioni per tali fattispecie. La Suprema Corte sottolinea, infatti, come la volontà di beneficiare di regimi di tassazione più favorevoli previsti in altri Paesi membri non sia di per sé un comportamento abusivo e come normative volte a rendere meno attraente – per i propri nazionali – la costituzione di una società in tali Paesi potrebbero, in astratto, violare il principio della libertà di stabilimento. Tuttavia i giudici di legittimità, facendo propri alcuni principi di matrice unionale, chiariscono come tale libertà possa essere limitata al fine di contrastare pratiche abusive che sono da ritenersi configurabili nella misura in cui la società presunta esterovestita costituisca una costruzione di puro artificio (i giudici, sul punto, citano la causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas decisa dalla Corte di Giustizia). Inoltre, è necessario che le norme che si prefiggono di contrastare il fenomeno dell’esterovestizione siano proporzionate e non si traducano in una presunzione assoluta di abuso (causa C-6/16, Equiom). Il filone interpretativo (originato da sentenze succedutesi negli anni, anche in ambito extra-fiscale – tra cui la famosa Cass. 30 ottobre 2015 n. 43809, relativa al caso di un gruppo societario facente capo a due famosi stilisti italiani) solleva qualche perplessità da un punto di vista sistematico. Nelle fattispecie oggetto delle pronunce in esame, infatti, la Corte di Cassazione si è trovata a esprimersi sulla natura antielusiva di contestazioni di esterovestizione basate sul disposto dell’art. 73 comma 3 primo periodo del TUIR. Tale norma si prefigge di individuare i criteri di collegamento che un’entità ha con il territorio dello Stato, al fine di verificare se questi siano tali da giustificarne una tassazione dei redditi su base mondiale (considerando, quindi, tale entità come residente) o una tassazione solamente in relazione ai redditi di fonte italiana. Atteso il suo scopo all’interno dell’ordinamento e il suo valore precettivo, la norma dovrebbe essere considerata come una norma di sistema volta semplicemente a identificare i criteri di collegamento territoriale che lo Stato italiano ha inteso liberamente adottare. I principi in questa contenuti andrebbero, quindi, applicati indipendentemente da qualsivoglia tematica o ragionamento sulla natura abusiva dell’insediamento estero. In altre parole, le disposizioni relative alla residenza delle società (ex primo periodo del comma 3 dell’art. 73 del TUIR) dovrebbero tornare applicabili anche quando il radicamento nell’altro Stato sia genuino (ad esempio, in presenza di una società estera che detiene un’azienda realmente presente e operativa in loco ma la cui sede di direzione effettiva si trovi in Italia) e indipendentemente dalla circostanza che la localizzazione nell’altro Stato sia “fittizia” nonché che da tale localizzazione consegua o meno un vantaggio fiscale. A diverse conclusioni potrebbe, invece, raggiungersi in relazione ad altre previsioni contenute nel medesimo art. 73 del TUIR, ad esempio la presunzione ex comma 5-bis. (Fonte: Eutekne)