Si considera valida la rideterminazione del costo fiscale della
partecipazione non quotata a opera del venditore
Con la risposta a interpello n. 156, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in merito alla cessione di partecipazioni rivalutate ex art. 7 comma 2 del DL 70/2011:
- a beneficio di ex dipendenti della società a un prezzo complessivo di 1.200.000 euro;
- che verrà pagata ratealmente in un arco temporale di dieci anni tramite la somma dei dividendi netti che matureranno sulla quota di partecipazione ceduta al netto della ritenuta ex art. 27 del DPR 600/73.
Inoltre, l’accordo di cessione prevede che, qualora nell’arco temporale considerato il corrispettivo pagato ratealmente non risulterà pari all’importo pattuito, null’altro sarà più dovuto. Pertanto, il corrispettivo pagato, anche se inferiore, sarà comunque idoneo a soddisfare il diritto di credito dei venditori.
Al riguardo, si ritiene che non si integri alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto non sussiste alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. Non si applica, quindi, il disposto dell’art. 10-bis della L. 212/2000 che disciplina l’abuso del diritto.
Passando all’analisi del caso di specie, la risposta in commento premette che il valore della partecipazione rivalutata, come risultante dalla perizia, sostituisce il costo di acquisto unicamente ai fini della determinazione della plusvalenza emergente nella cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e non assume, invece, rilevanza ai fini della determinazione dei redditi di capitale.
Con riferimento alla particolare modalità di pagamento, si osserva che potrebbero sorgere dei dubbi legati al fatto che il corrispettivo finale sarà determinato con certezza solo alla fine del decimo anno, rendendo quindi impossibile, prima di tale periodo, l’esatta quantificazione della eventuale plusvalenza realizzata.
Inoltre, l’utilizzo di una clausola che preveda la possibilità di un corrispettivo anche inferiore rispetto a quello pattuito contrattualmente risulta indicativo del fatto che il buon fine di tutta l’operazione risulta legato all’andamento economico della società. Pertanto, i venditori non si libererebbero del rischio di impresa e non lo trasferirebbero agli acquirenti.
Tuttavia, tali considerazioni vengono superate dalla circostanza per la quale il corrispettivo sarà assoggettato a ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73. Tale assunto comporta che non si può configurare alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte dirette attraverso la rideterminazione del costo fiscale della partecipazione da parte del soggetto venditore.
Infatti, l’applicazione della ritenuta sul dividendo rende il trattamento impositivo equivalente all’ipotesi in cui l’utile venisse distribuito agli acquirenti per poter essere poi utilizzato per pagare parte del debito nei confronti del venditore.
In materia di valide ragioni extrafiscali, poi, si valorizza il fatto che tale operazione consente un graduale avvicendamento tra generazioni di professionisti e la possibilità di monetizzare il valore della società, mantenendo la continuità aziendale.
Escluso il negozio misto con donazione
L’Agenzia delle Entrate interviene anche in materia di imposte indirette, analizzando l’eventualità che l’operazione possa essere riqualificata come “negozio misto con donazione” imponibile ex DLgs. 346/90 nell’ipotesi in cui il corrispettivo al termine dei dieci anni dovesse essere significativamente inferiore a quello originariamente
pattuito.
In merito, si richiama la sentenza della Cassazione n. 10614/2016, per la quale, nel negozio misto con donazione, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, un arricchimento, per puro spirito di liberalità, di uno dei contraenti.
Si precisa comunque che la vendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negozio misto con donazione, in quanto per integrare questa fattispecie è necessaria la consapevolezza, da parte del venditore, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto.
Per integrare tale fattispecie occorre, quindi, la presenza:
- dell’elemento soggettivo, il c.d. “animus donandi” consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti;
- e dell’elemento oggettivo, costituito dall’incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l’obbligazione.
Tuttavia, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che si tratti di un vantaggio meramente eventuale e condizionato dall’andamento della società, i cui dividendi non avranno raggiunto il corrispettivo originariamente stabilito.
(Fonte: Eutekne)